Si può misurare la creatività?
L’Academy, quella degli Oscar, ha rilasciato da qualche giorno le nuove regole per la prossima premiazione, quella del 2026. Per la prima volta sono ammesse le AI.
L’Academy, quella degli Oscar, ha di recente aggiornato le regole per la prossima premiazione, quella del prossimo anno relativa ai film del 2025. Nel documento rilasciato c’è anche una norma sull’ammissibilità dei film prodotti anche con l’uso delle intelligenze artificiali, la regola dice (il documento originale completo è questo):
In the rules for film eligibility, the following language regarding Generative Artificial Intelligence (AI) has been introduced, as recommended by the Academy’s Science and Technology Council:
With regard to Generative Artificial Intelligence and other digital tools used in the making of the film, the tools neither help nor harm the chances of achieving a nomination. The Academy and each branch will judge the achievement, taking into account the degree to which a human was at the heart of the creative authorship when choosing which movie to award.
Sto leggendo molte discussioni sul senso di questa regola che non definisce parametri misurabili ma parla solo del tenere conto del grado di coinvolgimento umano nella creazione creativa del film al momento di scegliere il film da premiare.
La formula riportata dalle regole dell’Academy riprende quella adottata da tutte le normative/sentenze/leggi/…. sull’argomento, non hanno fatto altro che riprenderla pari pari. Si va dalle norme rilasciate dal Copyright Office USA al DDL in corso di approvazione, in questo momento alla Camera, fino a sentenze “dall’altra parte del mondo” o giù di lì. Mi riferisco alla sentenza del Tribunale di Beijing nella causa Li vs Liu, non tanto per la sentenza in sè ma per come sono arrivati a dire che l’immagine del signor Li, generata con Stable Diffusion, era creativa e quindi poteva godere del copyright.
Ma di fatto è anche la stessa formula che viene usata per capire quando un’opera è creativa, anche nel mondo pre-AI. Per essere chiari, l’articolo 1 della nostra legge sul diritto d’autore inizia con “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono….” e quindi per sapere se un’opera è protetta da quella legge bisogna valutarne il grado di creatività. Sapere se un’opera è creativa o meno non è discutere del sesso degli angeli, ha conseguenze pratiche anche economiche, ad esempio definisce che tipo di protezione deve essere applicata. Ad esempio per la fotografia la legge riconosce tre tipi di fotografia, con protezioni molto diverse fra loro (creative, semplici, documentali) con protezioni molto diverse fra loro. Ma, sorpresa, non c’è una formula matematica che definisce il grado di creatività di un’opera, in ultima istanza chi decide se un’opera è creativa è un giudice (se non ci si accorda prima).
Prima ho citato la sentenza del Tribunale di Beijing, il metodo adottato non è nuovo, si può dire che sia letteralmente in uso da secoli visto che è lo stesso adottato dalla Corte Suprema statunitense nella causa Burrow-Giles Lithographic Company vs Sarony del 1884, la causa sul ritratto fotografico di Oscar Wilde fatto da Sarony e che ha permesso di dire che pure le foto possono essere creative (fino a quel momento non lo si pensava).
Quello che unisce la sentenza Sarony con il documento dell’Academy è che la creatività non è quantificabile in modo matematico, non esiste nessuna formula che permetta di misurarla oggettivamente ma va valutata caso per caso.
E questo forse è un bene per il nostro orgoglio di umani superiori alle macchine, o almeno ci piace pensarlo.
